VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021, che recita, all’art. 2, comma 1:

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai sensi dell’articolo 1, commi 16-quater e 16-quinques, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono individuate le Regioni nel cui territorio si manifesti un’incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato […]

all’art. 2, comma 3:

Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, secondo il procedimento di cui all’articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, verifica il permanere dei presupposti di cui ai commi 1 e 2 e provvede all’aggiornamento dell’ordinanza di cui al comma 1, fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione. Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria l’adozione di misure più rigorose, e vengono comunque meno allo scadere del termine di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui base sono adottate, salva la possibilità di reiterazione. […]”

all’art. 2, comma 5:

5. Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, a eccezione di quelle di cui all’articolo 3, si applicano anche ai territori di cui al presente articolo, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.”

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 23 gennaio 2021, che recita, all’art. 1:

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, alla Regione Lombardia si applicano le misure di cui all’art. 2 del medesimo decreto e conseguentemente cessano gli effetti dell’ordinanza del 16 gennaio […]”

CONSIDERATO che tali disposizioni, ai sensi dell’art 2 dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 23 gennaio 2021, producono effetti dal 24 gennaio e fino al 7 febbraio 2021,

SI COMUNICA

che, a partire da lunedì 25 gennaio 2021 compreso, riprenderanno le attività didattiche in presenza per le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Sermide, plessi di Sermide e Borgocarbonara.



Si prega di dare massima diffusione alla presente comunicazione.



Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Alessandra Pernolino

ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA

CIRCOLARE 23.01.2021