Gentili genitori,

dall’uscita dell’ordinanza della Regione Lombardia n.714, in cui si articolava la « zona arancione rinforzata » , e, conseguentemente, si sospendevano le lezioni in presenza per gli studenti di ogni ordine e grado, si è generata una forte confusione circa la possibilità di far frequentare in presenza le lezioni ad alcune categorie di studenti, figli dei cosiddetti « keyworkers ».

Occorre premettere che, ai sensi del DPCM del 4 marzo 2021, la Regione Lombardia è considerata esclusivamente “zona arancione”, pertanto, per le istituzioni scolastiche, non essendoci espliciti riferimenti in seno al Capo IV, si applicherebbero le regole previste al Capo III, ovvero quanto contemplato per le istituzioni scolastiche, all’art.21.

In virtù di tale premessa, si determina la sostanziale efficacia delle misure contenute nell’Ordinanza n.714, emanata da Regione Lombardia, che risulta essere l’unico atto in cui sia contemplata la sospensione delle attività didattiche in presenza e, contestualmente, l’attivazione dei Piano per la Didattica Digitale Integrata, con intrinseco richiamo al Piano Scuola 20-21.

Nella Nota prot. 343 del 4 marzo 2021, si legge testualmente:

restano attuabili, salvo ovviamente diversa disposizione delle Ordinanze regionali o diverso avviso delle competenti strutture delle Regioni, da verificare da parte degli USR, le disposizioni del Piano Scuola 2020-2021 […], nella parte in cui prevedono che vada garantita anche “la frequenza scolastica in presenza degli alunni e studenti figli di personale sanitario o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione”, secondo quanto indicato dalla nota 1990/2020, “nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste e anche in ragione dell’età anagrafica”.

È chiaro, in tal senso, il richiamo alla specificità delle ordinanze regionali. Sono le Regioni, quindi, che ammettono deroghe, in accordo con gli Uffici Scolastici Regionali. Al netto di tutte le premesse considerate, resta una sola  risposta: la Regione Lombardia, con l’Ordinanza n.714, ammette un’unica deroga e questa riguarda gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020 e, trattandosi dell’unico documento che normi la situazione scolastica nella cosiddetta “zona arancione rinforzata”, non ci si può attenere ad altro se non a quanto in esso contenuto.

Inoltre, oggi stesso, giunge la Nota prot. 4560 del Dirigente Generale dell’USR Lombardia che precisa quanto sopra esposto, concludendo la circolare, indirizzata a tutti i Dirigenti Scolastici, in questo modo:

Pertanto, nell’organizzazione del servizio scolastico le SS.LL. si atterrano al disposto dell’Ordinanza della Regione Lombardia n.714, che prevede, all’art. 1, la sospensione della didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, nelle istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP), negli Istituti tecnici superiori (ITS) e nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nonché sospensione delle attività delle scuole dell’infanzia, con la sola deroga, prevista al comma 2, di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

Pur comprendendo le enormi difficoltà delle famiglie in cui entrambi i genitori siano impegnati professionalmente e non possano attivare forme di smart-working o usufruire di eventuali ulteriori sostegni (congedo COVID-19, ristori, assistenza di terzi, bonus baby-sitter), occorre attenerci alle disposizioni  esplicite di Regione Lombardia e dell’Ufficio Scolastico Regionale e garantire la frequenza in presenza esclusivamente agli studenti con bisogni educativi speciali.

Esprimo la mia personale vicinanza a tutti i genitori ed, in particolare, a coloro che sono in prima linea nella lotta alla pandemia, auspicando che la situazione di sospensione dell’attività didattica in presenza sia soltanto una condizione temporanea e che, al più presto, possa essere ripristinato un regime di normalità tale da garantire la salvaguardia del diritto alla salute e, nel contempo, di quello all’istruzione dei nostri alunni.

Il Dirigente Scolastico